di Marco Terzi
E’ arrivata in tempi record la pronuncia della Sezione Autonomie sulla questione di massima postale dalla Sezione Marche in tema di svincolo dell’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali. La domanda, sorta in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione di un comune era la seguente: il fondo accantonato nel corso degli esercizi precedenti, può o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti? Una prima risposta era già stata fornita dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 17/2022. Con essa si affermava che: “(…) nell’esercizio in cui l’ente rileva, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, non viene effettuato l’accantonamento nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC”.
Varie Sezioni regionali si erano poi espresse in modo contrastante. Da qui l’iniziativa della Sezione Marche che sottoponeva la questione alla Sezione Autonomie. Nella sua pronuncia quest’ultima fa un’ampia disamina delle finalità della norma che prevede l’obbligo di accantonamento al fondo. Essa non nasce con finalità sanzionatorie dell’ente che paga in ritardo i propri debiti; al contrario essa introduce un meccanismo con funzione preventiva rispetto all’insorgere di squilibri strutturali, privilegiando, mediante meccanismi di sterilizzazione dell’avanzo, logiche di prevenzione e correzione rispetto a quelle meramente repressive. Nel condividere l’interpretazione della RGS, la Corte conclude enunciando il seguente principio di diritto: “Il secondo periodo del co. 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1». A tale principio sono tenute a conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo. Pertanto è ora chiaro per tutti che le risorse accantonate nel fondo nell’esercizio T (ad esempio: 2025), eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell’esercizio T+1 (proseguendo nell’esempio: 2026) durante la predisposizione del rendiconto dell’esercizio T (rendiconto 2025), a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T (2025), siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale.
Qui il testo completo della deliberazione N. 20/SEZAUT/2025/QMIG
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 20/10/2025)
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