Agenti contabili: la gestione di carte di credito fa scattare l’obbligo

di Marco Terzo

La Corte dei conti ha recentemente fornito interessanti chiarimenti sull’utilizzo di carte di credito da parte di un ente locale e sugli obblighi di rendicontazione in capo al dipendente che le gestisce. A farlo è stata la Sezione giurisdizionale per la Campania con sentenza nel giudizio di conto nei confronti di una dipendente di un comune, nella sua qualità di agente contabile. Sul fatto di ricoprire questo ruolo ogni dubbio è stato dissipato da tempo dalla stessa Corte. Nell’ormai lontano 2005 la Terza Sezione Centrale d’Appello, con sentenza n. 682/2005 affermò infatti che “L’utilizzatore della carta di credito assume la veste di ordinatore di spesa e di agente contabile, dal momento che, con un unico atto, decide l’effettuazione della spesa e ne eroga materialmente l’importo al terzo accipiente”.

La recente pronuncia dei magistrati campani ribadisce che “l’utilizzatore della carta di credito, al pari di un economo, è un soggetto “pagatore” che dispone di somme messe a disposizione dell’amministrazione (…), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa”. Il suo conto “dovrebbe essere caratterizzato da tutti quegli elementi contenuti nel modello 23 del DPR n. 194/1996, con rappresentazione in cronologico dettaglio almeno del carico, dello scarico e dei resti da esigere, dell’introito, dell’esito e della rimanenza”. Come già chiarito dalla Sezione Marche con sentenza n.89 del 29.11.2022, esso deve altresì rappresentare “il carico iniziale [che] deve coincidere con il limite di spesa regolamentato che può individuarsi nel caso di carte cc.dd. prepagate nella somma limite messa a disposizione ed eventualmente reintegrata periodicamente; nel caso di carte di credito cc.dd. illimitate, il carico iniziale deve essere individuato nella somma fissata in sede di regolamentazione da parte dell’Amministrazione. Le varie transazioni dovrebbero essere divise per tipologia ed importo al fine di rendere possibile una verifica della pertinenza e legittimità delle spese effettuate con indicazione degli estremi del documento giustificativo della spesa, quali ad esempio il numero e la data della fattura o scontrino fiscale. Lo scarico, invece, deve essere rappresentato dagli atti o dai provvedimenti mediante i quali si provvederà all’approvazione delle spese e dai relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile, così come anche per le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo carta, qualora siano state addebitate nell’estratto conto della carta di credito”.

Perché allora l’uso del condizionale da parte dei magistrati contabili? La risposta è rinvenibile nel prosieguo della sentenza: nel caso in esame il collegio giudicante ha adottato un approccio sostanzialistico per cui la sostanza prevale sulla forma. In tale ottica il conto è stato giudicato regolare, sebbene esso sia stato redatto in modo difforme rispetto ai modelli normativi ma comunque esaurientemente rappresentativo della gestione fatta. Come tale, esso consente la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l’attività degli agenti contabili. Pur in presenza di irregolarità formali, non si è ritenuto che esso abbia violato i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza, avendo correttamente rappresentato le operazioni effettuate con la carta di credito.

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Campania n. 252/2025

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Marche n. 89/2022

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 01/08/2025)

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