Salvaguardia e assestamento: il fondo perdite su partecipate

di Marco Terzi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il conseguente assestamento generale da approvarsi in consiglio entro il 31 luglio rappresentano uno snodo fondamentale nella gestione del bilancio di esercizio. Fra le verifiche che devono essere fatte in questa occasione vi è quella della corretta quantificazione del fondo perdite delle società partecipate. Ai sensi dell’art. 21 del TUSP (dlgs. n. 175/2016) vige infatti l’obbligo di accantonare nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Per le sole società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione solo quando l’ente partecipante abbia ripianato la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Sul punto è intervenuta di recente la Corte dei conti, sez. Basilicata con deliberazione n. 90/2025/PRSP resa nei confronti di un ente in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione. I magistrati lucani hanno chiarito che l’accantonamento non è fatto a discrezione dell’ente partecipante. Al contrario esso costituisce un preciso obbligo di legge il cui puntuale rispetto (…) è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell’ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali”. L’accantonamento nel risultato di amministrazione va commisurato non solo al risultato negativo dell’ultimo esercizio della società partecipata ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell’ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, come tali, riportati a nuovo.

In occasione della salvaguardia di luglio è pertanto doveroso verificare l’adeguatezza del fondo sulla base dei bilanci delle proprie società partecipate al 31/12/2024 se già disponibili. Ovvero, in mancanza, a quelli al 31/12/2023. L’eventuale integrazione della quota di competenza iscritta alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2025-2027 al momento della sua approvazione, dovrà tenere conto anche degli eventuali mancati adeguamenti del fondo in sede di rendiconto 2024.

Qui il testo completo della deliberazione della Corte dei conti – Sez. Basilicata n. 90/2025/PRSP

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 20/06/2025)

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