Pagamento dei debiti commerciali: nuova Circolare della RGS

di Marco Terzi

Quello dei tempi di pagamento è un tema assai caro al MEF-RGS, come confermato dalla nuova Circolare n. 36 dello scorso 8 novembre. Rammentato che la riduzione di tali tempi costituisce specifico obiettivo del PNRR, essa pone l’accento su due questioni ancora aperte: la nozione di transazione commerciale e l’estensione del termine di pagamento oltre i 30 giorni ordinari, secondo la facoltà concessa dall’articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 231/2002.

In merito alla prima questione, il MEF ricorda che la ‘nozione di “transazione commerciale”, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni deve essere intesa in senso lato, ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, e pertanto anche i contratti di utilizzazione di beni collegati o connessi ad un rapporto commerciale, ivi ricompresi i contratti di locazione (e di affitto)”. Pertanto sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione, purché intercorrenti fra imprese e pubbliche amministrazioni. Per imprenditore deve intendersi “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”, fra cui rientrano anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. Spetta alle singole pubbliche amministrazioni valutare la presenza degli elementi sopra richiamati per definire le fattispecie di spesa che, pur correlate con l’emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell’alveo delle transazioni commerciali. Ciò in quanto sussistono casistiche di fatturazione elettronica nei confronti di pubbliche amministrazioni che, sebbene registrate in PCC, si riferiscono a transazioni prive della natura commerciale. Come tali esse esulano dall’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002. In particolare non costituiscono transazioni commerciali i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa, anziché come controprestazione per l’effettiva fornitura di beni e servizi.

In merito alla seconda questione, la Circolare evidenzia che l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre il termine di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni (termine comunque mai superabile), deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”. Anche laddove l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurne la scadenza al termine di 30 giorni. Questi devono essere conteggiati da calendario, senza alcuna esclusione, né scomputo di giorni festivi. La Circolare pone poi l’attenzione sul corretto utilizzo in PCC dell’istituto della sospensione delle fatture che, ovviamente, non deve essere utilizzato arbitrariamente col solo scopo di rispettare artificiosamente i tempi di legge. Infine ricorda l’onere in capo agli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile di verificare la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia.

Qui la Circolare MEF-RGS dell’8 novembre 2024, n. 36

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 15/11/2024)

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