Legge di bilancio 2023: interventi per l’equilibrio del bilancio di previsione

di Carlo Gemma

In sede di predisposizione del bilancio di previsione le proiezioni dei costi per l’energia non permette di trovare gli equilibri facendo ricorso alle ordinarie risorse di bilancio, è possibile anche quest’anno utilizzare l’avanzo libero a copertura di queste maggiori spese?


In considerazione dell’emergenza energetica la legge di bilancio n. 197 approvata in extremis il 29/12/2022 stabilisce alcuni strumenti a supporto degli enti locali in questa difficile situazione.

Fra i vari interventi quello più immediato è riferibile al comma 29 che stanzia un contributo straordinario di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, per garantire la continuità dei servizi erogati. In pratica si tratta di un fondo istituito sulla falsa riga di quelli già ricevuti nel 2022 proprio per fronteggiare gli aumenti di costi che la guerra e il COVID hanno determinato negli ultimi mesi. La ripartizione di questo fondo dovrà essere definita previa intesa in sede di conferenza stato-città entro il 31/03/2023 sulla base dei risultati SIOPE relativi alle utenze di energia elettrica e gas, indicativamente dovrebbe essere un importo simile a quello della terza tranche ricevuta nel 2022 (di pari importo), anche se l’aggiornamento dei dati potrebbe portare ad alcuni ritocchi delle somme distribuite.

L’altro intervento che ha un impatto rilevante in merito al problema degli equilibri di bilancio è quello del comma 775, ovvero la possibilità per il solo anno 2023 di approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. Non vengono però replicati tutti gli interventi posti in essere nel 2022 in merito ai possibili utilizzi dell’avanzo o degli oneri anche prima del rendiconto, in questo caso è stato replicato il solo articolo 50 comma 4 del DL 50/2022 (copiandone in pratica il testo). Scelta che risulta un po’ particolare in sede di legge di bilancio in quanto di fatto costringe gli enti che debbano optare forzatamente per questa scelta ad accelerare le operazioni di chiusura in quanto è applicabile solo l’avanzo accertato, nello stesso comma infatti viene prorogato l’esercizio provvisorio al 30 Aprile 2023 per raccordare la scadenza del bilancio di previsione con quella del rendiconto. Valutazioni e provvedimenti che invece non trovavano riscontri nel 2022 in quanto il decreto era di Maggio e quindi successivo alla data di scadenza del rendiconto stesso.

Inoltre altri interventi di minore portata, in quanto a beneficio solo di alcuni enti in situazioni particolari, sono quelli previsti:

  • dal comma 781, che riguarda gli enti strutturalmente deficitari o soggetti alla procedura di riequilibrio finanziario, che evita l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui non sia rispettata la quota minima di copertura dei servizi a domanda individuale.
  • dal comma 822, che prevede per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad  interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Queste somme possono quindi essere utilizzate:
    • la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
    • la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
    • contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Infine si ricorda di fare una valutazione dell’avanzo presunto per verificare se ci possano essere somme relative ai contributi straordinari ricevuti nel 2022 relativamente alla crisi energetica che non siano stati spesi e confluiscano nell’avanzo vincolato subito applicabile al bilancio di previsione, anche se queste somme andrebbero più correttamente valutate in ottica di certificazione COVID 2022 in quanto confluiscono nella stessa.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 09/01/2023)

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