Corte dei Conti: lo svincolo delle somme accantonate a FGDC

di Marco Terzi

I magistrati contabili sono tornati di recente sul tema dello svincolo delle somme accantonate nel FGDC. A farlo è la Sezione Lazio in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione di un comune. Quest’ultimo aveva svincolato tutte le somme accantonate nel Fondo pur non avendo rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali di cui ai commi 858 e seguenti dell’articolo unico della legge n. 145/2018. Questo comportamento è stato stigmatizzato dalla Corte che ha evidenziato come “La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti maturati nei diversi esercizi, è consentita, difatti, solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

La pronuncia conferma quanto già chiaramente detto dalla legge: ogni anno, con apposita deliberazione di giunta adottata entro il 28 febbraio, gli enti accantonano le somme al FGDC a fronte del verificarsi delle condizioni di cui al comma 859. Sul Fondo non è possibile disporre impegni né pagamenti. Vige inoltre l’obbligo di adeguare l’importo accantonato in corso d’anno sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. Le somme accantonate verranno liberate – e come tali rese disponibili – nell’esercizio successivo a quello in cui risulteranno rispettate le condizioni di legge su tempi di pagamento e riduzione dello stock di debito. Non prima. Il Fondo accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto (rappresentato nell’allegato a/1) è pertanto costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Solo nell’esercizio in cui l’ente rileverà, sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori, l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota del Fondo accantonata del risultato di amministrazione. Nel caso esaminato dai magistrati del Lazio ciò ha determinato una inevitabile riduzione della parte disponibile dell’avanzo a beneficio della quota accantonata.

In maniera del tutto analoga si era già pronunciata la Sezione Abruzzo con deliberazione n. 13/2024/PRSE. In quella occasione aveva evidenziato come anche la corretta quantificazione e registrazione contabile del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) concorra, anche in prospettiva, alla salvaguardia del rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Lazio n. 87/2024/PRSP.

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Abruzzo n. 13/2024/PRSE.FGDC

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 19/07/2024)

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