Caro-bollette e utilizzo dell’avanzo libero

di Marco Terzi

Il mio Ente dispone ancora di una quota di avanzo di amministrazione 2021 – fondi liberi. E’ possibile utilizzarlo per coprire i maggiori costi delle utenze di luce e gas per la parte che i ristori statali non hanno coperto?


Quello dell’impennata delle utenze di luce e gas è un tema che preoccupa amministratori locali e responsabili finanziari. E ancora di più lo farà nei prossimi mesi, in vista della stagione fredda ormai imminente. La risposta al quesito del lettore è positiva, ma va adeguatamente articolata, data la complessità del quadro normativo di riferimento.

In primis c’è la previsione normativa dell’art. 13 del DL 4/2022 come modificato da vari interventi normativi giunti finora e come chiarita dalla Faq RGS n. 49, ove si prevede (tra le varie possibilità) anche l’utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili per far fronte ai maggiori oneri da sostenere. Tuttavia, poiché la norma di riferimento afferma espressamente che l’utilizzo è limitato ai “maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”, è necessario distinguere fra utenze (POD) già esistenti nel 2019 ed utenze nuove, installate nel 2022 e non esistenti nel 2019 e solo per l’aumento relativo al medesimo periodo dell’anno. Per quelle non aventi queste caratteristiche non è sicuramente corretto utilizzare le risorse Covid e i permessi da concessioni edilizie ricevute negli anni 2020 e 2021 mancando una delle condizioni previste, mentre per l’avanzo libero resta da fare qualche considerazione ulteriore.

Infatti c’è poi il comma 4 dell’art. 40 del DL 50/2022 che ha consentito ai comuni che dovevano ancora approvare il bilancio di previsione 2022 di chiuderlo con l’applicazione della quota libera dell’avanzo 2021 già accertato. Se tale facoltà era riconosciuta agli enti ritardatari, a maggiore ragione riteniamo che ciò sia possibile farlo anche in sede di variazione di bilancio anche per gli enti virtuosi che hanno approvato prima del decreto legge n.50. In subordine è sempre possibile dichiarare il disequilibrio entro novembre e provvedere ai sensi dell’art. 193 del TUEL, a condizione che tale possibilità sia prevista (anche con norma transitoria) nel proprio regolamento di contabilità. Resta, da ultimo, l’ipotesi del grave squilibrio di parte corrente di cui all’art. 153, comma 6 del TUEL: ipotesi sempre ammessa ma da evitare accuratamente, dato l’obbligo di comunicazione alla Corte dei conti ivi previsto.

Di diverso avviso circa l’utilizzo dell’avanzo libero pare, invece, essere la Corte dei Conti – Sezione Veneto che si è espressa di recente a fronte di analogo quesito posto da un comune. Per completezza di esposizione ne riportiamo in allegato il testo completo.

Restano infine disponibili tutti gli altri strumenti e risorse messe a disposizione dal Legislatore, ovvero:

  • i contributi straordinari per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all’art. 27 del decreto legge n. 17/2022 e successivi rifinanziamenti (da ultimo disposti con l’art. 16 del decreto legge n. 115/2022);
  • i proventi da sanzioni al Codice della strada e da parcheggi (articolo 40-bis, Dl 50/2022).

Per questi non si pone la necessità di confrontare la spesa per utenze 2022 con l’omologa spesa del 2019, essendo genericamente destinati alle maggiori spese per utenze luce e gas.

Qui la Faq n. 49 della Ragioneria generale dello Stato

Qui il testo completo della deliberazione della Corte dei conti – Veneto n. 111/2022/PAR

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 19/09/2022)

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