di Marco Terzi
La Corte dei Conti punta i fari sui residui di bilancio con maggiore vetustà. E non solo su quelli attivi, come è logico aspettarsi, ma anche su quelli passivi. A farlo è la Sezione Basilicata in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione sui rendiconti. Da qui la richiesta al comune in esame a fornire le motivazioni che avessero impedito la liquidazione di debiti già perfezionati, la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti, considerato che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall’art. 183, comma 1, del Tuel. Preso atto delle ragioni formulate dall’ente, la Sezione osservava che “l’improprio mantenimento di poste debitorie risalenti nel tempo (…), incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo effettivo”. Per tale motivo, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui (…) risalenti nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre tempestivamente attivare un’idonea procedura di riaccertamento consistente in una ricognizione e verifica puntuali delle singole posizioni (…) debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento”.
Per i magistrati lucani la presenza di residui passivi vetusti mette in dubbio la correttezza e rigorosità della complessa attività di riaccertamento dei residui ex art. 228 del Tuel, nonché la loro effettiva esigibilità. In sostanza: o i residui sono tali ai sensi dell’art. 183 del Tuel, e pertanto vanno liquidati e pagati, o non lo sono e pertanto vanno cancellati o reimputati. Tertium non datur. La Corte ricorda poi che spetta a ciascun responsabile, quale assegnatario dei relativi capitoli di Peg, verificare le ragioni del mantenimento dei residui, previa rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in sede di assunzione dell’impegno, del permanere delle effettive posizioni debitorie, della corretta classificazione e imputazione dei debiti in bilancio, e conseguentemente provvedere al loro mantenimento solo se vi sono i requisiti previsti dai principi contabili. D’altra parte sul punto era da tempo intervenuta la Sezione Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR allorché evidenziava che “per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”.
Da qui il duplice invito all’ente in esame:
- adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, per velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo e a procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall’art. 183, comma 1 del Tuel legittimanti la persistenza dei residui passivi. Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 183, infatti, tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui esse giungono a scadenza.
- verificare sistematicamente le ragioni del mantenimento dei residui di bilancio, provvedendo, di conseguenza, al loro mantenimento solo laddove sussistano tutti i requisiti di legge.
Qui il testo completo della deliberazione n. 11/2026/PRSE della Sezione Basilicata
© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 20/02/2026)
