Decreto Omnibus: le novità contabili della legge di conversione

di Marco Terzi

Dopo il via libera definitivo della Camera dei Deputati, la legge di conversione del decreto-legge Omnibus (n. 113 del 09/08/2024) attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono molte le novità in materia contabile introdotte durante l’iter parlamentare. Vediamole brevemente di seguito:

  • Disposizioni finanziarie in materia di anticipazione di risorse PNRR: il nuovo art. 18-quinquies dispone che per assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista dalla normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento delle richieste di trasferimento. In sede di loro presentazione, i soggetti attuatori attestano l’ammontare delle spese risultanti dai S.A.L. degli interventi e l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle suddette attestazioni, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell’intervento.
  • Proroga dell’utilizzo libero delle economie da mutuo: il nuovo art. 17-ter, modificando l’art. 7, comma 2 del decreto-legge n. 78/2015 estende all’esercizio 2027 la facoltà di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
  • Rinegoziazione delle restituzioni di anticipazioni di liquidità: la modifica all’art. 18 estende alle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n.35/2013 concesse agli enti locali, la facoltà di libero utilizzo delle economie da rinegoziazione. Nel testo originario dell’art. 18 del decreto essa era attribuita alle sole regioni.
  • Deroga ai vincoli di utilizzo dell’avanzo di amministrazione previsti dall’articolo 187, comma 3-bis, del Tuel: il nuovo art. 18-bis prevede che per facilitare l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, per i soli esercizi 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 187, comma 3-bis, del Tuel, a condizione che il ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR. Il suddetto comma 3-bis, lo ricordiamo, dispone che l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate vincolate) e 222 (Anticipazione di tesoreria), fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 dello stesso Tuel.

Infine, segnaliamo alcune misure in materia di contributi per le cosiddette ‘piccole e medie opere’, nonché sulle proroghe dei relativi contributi statali. Sono state invece integralmente confermate le norme sull’avvio della nuova contabilità Accrual contenute nell’art.10 del decreto-legge.

Qui la Nota di lettura di Anci

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 07/10/2024)

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