Dalla CDP le istruzioni per la conversione di mutui contratti con altri istituti

di Marco Terzi

E’ stata diffusa nei giorni scorsi la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1308/2025 con la quale l’Istituto di via Goito propone agli enti locali la concessione di nuovi prestiti destinati alla conversione di mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 con altri istituti, purché siano in corso di ammortamento ed integralmente erogati. Questi ultimi devono essere stati contratti in conformità alla normativa in materia di ricorso all’indebitamento tempo per tempo applicabile e possono essere stati destinati al finanziamento delle spese per investimenti ovvero alla conversione, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 448/2001, di precedenti mutui anch’essi destinati ad investimenti. L’iniziativa, finalizzata a ridurre il valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali, è rivolta esclusivamente ai comuni, alle province e alle città metropolitane. Il riferimento normativo è contenuto proprio nell’art. 41, comma 2 della legge n. 448/2001 che ha previsto la possibilità per gli enti di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali.

Il nuovo prestito avrà un valore nominale pari al debito residuo del mutuo originario, o ad una quota dello stesso, in essere alla data di conversione. La sua erogazione (che ovviamente per l’ente contraente costituisce cassa vincolata) avverrà in un’unica soluzione, in corrispondenza della data prevista per la conversione del mutuo originario. Esso è destinato esclusivamente al pagamento dell’importo da estinguere verso l’intermediario titolare del vecchio mutuo alla predetta data. È tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell’ente conseguenti alla conversione del mutuo originario quali, ad esempio, indennizzi dovuti per il suo rimborso anticipato, interessi di mora, ecc. Detti oneri, qualora presenti, dovranno essere sostenuti dall’ente con risorse proprie e non potranno essere imputati al nuovo mutuo. Quest’ultimo potrà essere a tasso fisso o variabile ed il suo piano di ammortamento avrà una durata compresa tra 5 e 29 anni, in base alla scelta dell’ente. Le rate avranno scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. Infine un’importante precisazione in merito all’importo minimo del nuovo prestito: esso non può comunque essere inferiore a un milione di euro.

La procedura che gli enti interessati dovranno seguire per l’ottenimento del nuovo finanziamento è ampiamente illustrata nella seconda parte della Circolare. Essa inizia con la domanda di nuovo prestito da parte dell’ente locale che dovrà essere presentata mediante Pec o tramite gli altri strumenti telematici indicati sul portale web della Cassa. L’elenco dettagliato della documentazione necessaria per l’istruttoria è riportato, in ogni caso, in un’apposita scheda disponibile nell’area riservata dedicata agli enti locali e PA dello stesso portale.

Qui il testo della Circolare CDP n. 1308 del 14/04/2025

 

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 05/05/2025)

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