Anticipazioni di tesoreria: la mancata chiusura a fine anno è grave irregolarità contabile

di Marco Terzi

In tempi di crescente illiquidità delle casse comunali il ricorso all’anticipazione di tesoreria si è fatto sempre più frequente e sistematico. Complici la tardiva erogazione dei fondi PNRR da parte dello Stato e la sempre maggiore attenzione del legislatore al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, con annesso quadro sanzionatorio a carico degli enti e funzionari ritardatari, il tema dell’anticipazione di cassa si pone sempre più come centrale. Cionondimeno va sempre tenuta a mente la natura dell’anticipazione: essa deve mantenere il suo carattere di eccezionalità quale forma di finanziamento a breve termine, a cui l’ente ricorre esclusivamente per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Non deve trasformarsi in uno strumento a cui ricorrere sistematicamente, sintomo di una situazione patologica degli equilibri di bilancio e non di un fisiologico squilibrio temporale tra flussi di cassa in entrata ed in uscita. A ricordarlo, ancora una volta, è la Corte dei conti, Sezione per la regione Sardegna in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione di un ente. I magistrati sardi affermano come “(…) il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anche nelle ipotesi in cui non sia superato il limite previsto dall’art. 222 del TUEL), potrebbe tradursi in un fisiologico nonché ordinario mezzo per il pagamento delle spese di funzionamento, tale da generare squilibri nella gestione finanziaria; in tal modo l’ente occulterebbe forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost. (che consente di ricorrere ad indebitamento per finanziare le sole spese di investimento)”. Ecco perché il ricorso a questo strumento è da tempo attenzionato dai magistrati contabili quale campanello d’allarme di una effettiva difficoltà di un ente nel far fronte, con risorse proprie, alle obbligazioni assunte verso terzi. Per evitare tale situazione è auspicabile che l’ente riesca a prevedere correttamente le reali possibilità di incasso dei propri crediti potenziando le attività di riscossione. Da qui discende la necessità di costruire (e monitorare in corso d’anno) un piano dei flussi di cassa che sia un concreto strumento utile per una corretta gestione dei propri incassi e pagamenti.

Nel caso in esame, inoltre, l’anticipazione di tesoreria non veniva chiusa al termine dell’esercizio. Tale situazione da tempo è stata stigmatizzata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione resa in sede giurisdizionale n. 8/2018 secondo la quale costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario. Come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse.

Qui il testo completo della deliberazione n. 59/2025/PRSE della Corte dei conti – Sez. Sardegna

Qui il testo completo della deliberazione della Corte dei Conti SS.RR. n. 8/2018

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 11/04/2025)

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