Anticipazione di cassa vincolata: per Corte dei Conti Lombardia utilizzabile senza limiti per investimenti

di Carlo Gemma

La sezione regionale di controllo per la Lombardia nella delibera 99/2025/PAR si è espressa in merito ad un quesito posto da un comune in merito all’utilizzo dell’anticipazione della cassa vincolata per il pagamento di spese di investimento.

Nello specifico il comune chiede se sia possibile utilizzare la disponibilità di cassa vincolata per il pagamento di spese in parte capitale senza ricorrere necessariamente all’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL.

La corte, dopo aver riepilogato le mutate regole per la definizione e la gestione della cassa vincolata avute negli ultimi 2 anni, ha prima evidenziato che sono vincolate in termini di cassa unicamente le entrate derivanti da mutui, da prestiti e da contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione e successivamente riepilogato le modalità di utilizzo di tali somme secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali.

L’interpretazione del comma 1 dell’articolo 195 ha però evidenziato una visione estensiva e non riduttiva rispetto alla mera interpretazione letterale:

Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222.

Nello specifico secondo la corte dei conti il comma pone il limite della somma massima sull’utilizzo ex art. 222 del TUEL solo per il pagamento di spese correnti, non anche per quelle in conto capitale e di fatto nella propria disamina sostiene:

“L’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata”

Fra le principali motivazioni riportare dalla sezione stessa vi è proprio l’irragionevolezza di dover pagare degli interessi per il ricorso all’anticipazione di tesoreria in presenza di somme disponibili seppur vincolate, anche se l’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre resta un concetto che potrebbe poi essere difficile da rispettare.

In conclusione, il complesso ambito normativo nel quale gira la gestione della cassa vincolata, che a sua volta si intreccia con la normativa sul rispetto dei tempi di pagamento e relative sanzioni, sembra non aver ancora trovato il suo giusto equilibrio operativo.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 14/05/2025)

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