Riaccertamento ordinario dei residui: la ricognizione dei crediti

di Michele Marezza

Sono un responsabile finanziario appena insediato e mi appresto ad affrontare per la prima volta il riaccertamento dei residui. Potete indicarmi una guida per gestire i residui attivi?


Il riaccertamento dei residui attivi è un processo fondamentale per garantire la trasparenza e l’accuratezza del bilancio negli enti locali. Tale operazione consiste nella revisione dei crediti non ancora riscossi al termine dell’esercizio finanziario, al fine di confermare la loro validità o procedere alla loro eliminazione, se necessario.

L’attività di riaccertamento dei residui attivi prevede principalmente la ricognizione dei crediti presenti al 31 dicembre. I responsabili dei vari settori dell’ente esaminano i residui attivi di loro competenza, verificando l’esistenza del titolo giuridico del credito, l’importo dovuto, l’identità del debitore e la corretta imputazione e classificazione in bilancio. Questa fase è finalizzata a determinare se i crediti siano ancora esigibili o se siano sopravvenute cause che ne impediscono la riscossione.

Si dovranno individuare formalmente:

  1. i crediti da riportare;
  2. i crediti di dubbia e difficile esazione;
  3. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti;
  4. i crediti non codificati correttamente in bilancio;
  5. i crediti da reimputare;
  6. i crediti da riconoscere per un importo maggiore.

I crediti da riportare

Sono i crediti per i quali il titolo giuridico è ancora valido, l’importo dovuto è noto, il debitore è considerato solvibile ed è certa la riscossione integrale della somma, pertanto vanno mantenuti a bilancio con imputazione all’esercizio originario.

I crediti di dubbia e difficile esazione

Si tratta di crediti per i quali il titolo giuridico è ancora valido e l’importo dovuto e l’identità del debitore sono noti, ma la riscossione integrale non è certa. Esempi tipici sono le sanzioni amministrative relative al codice della strada o i proventi derivanti dalla lotta all’evasione. Per questi crediti, in sede di rendiconto, si procederà ad effettuare un congruo accantonamento nel risultato di amministrazione, destinandolo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, il responsabile del servizio competente valuta l’opportunità di stralciare il credito dal bilancio, riducendo di conseguenza il fondo crediti di dubbia esigibilità, mantenendolo all’interno della contabilità economico-patrimoniale.

Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, il responsabile del servizio competente deve motivare la fondatezza e le ragioni della sua persistenza.

L’elenco dei crediti stralciati deve essere incluso negli allegati al rendiconto annuale, per consentire il monitoraggio dell’evoluzione delle attività di esazione fino alla loro definitiva prescrizione.

I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti

Si tratta di crediti per i quali il titolo giuridico non è più valido, a causa dell’avvenuta estinzione legale, di un indebito accertamento o di un errore nell’iscrizione.

Il riconoscimento dell’assoluta inesigibilità deve essere adeguatamente motivato, descrivendo le procedure adottate per il recupero dei crediti prima della loro eliminazione definitiva e indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

La cancellazione definitiva di crediti assolutamente inesigibili per sopravvenuta prescrizione del titolo giuridico potrebbe far ipotizzare l’insorgenza di danno erariale per i mancati incassi. Tuttavia, una recente pronuncia della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte (sentenza n. 198/2024), respingendo la richiesta di condanna della procura nei confronti di dirigenti accusati di negligenza nella riscossione di crediti prescritti, ha chiarito che la sola cancellazione dei residui non costituisce prova di colpa grave.

I crediti non codificati correttamente in bilancio

Si tratta di crediti validi, ma erroneamente classificati in bilancio. In sede di riaccertamento, sarà necessario procedere alla loro riclassificazione, operando una rettifica in aumento con una corrispondente riduzione.

I crediti da reimputare

Sono crediti imputati a un esercizio finanziario errato, in quanto di competenza di esercizi successivi:

  • Se tali crediti sono collegati a debiti reimputati a loro volta, devono essere spostati nello stesso esercizio della spesa correlata.
  • In caso contrario, a livello di software devono spesso essere cancellati e successivamente reiscritti nell’esercizio di competenza.

I crediti da riconoscere per un importo maggiore

Si tratta di crediti iscritti per un ammontare inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto:

  • Se i crediti sono di competenza dell’esercizio in corso, si procede all’immediato accertamento dell’importo mancante.
  • Se i crediti riguardano esercizi precedenti, si procede a una rettifica in aumento dei residui attivi.

Un esempio tipico riguarda i crediti ritenuti inizialmente inesigibili o i crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio e successivamente incassati.

I risultati della ricognizione dei residui attivi, comprensivi delle motivazioni a supporto del loro mantenimento, stralcio o cancellazione, derivano dalle valutazioni dei responsabili del servizio. Poiché il procedimento non è espressamente disciplinato, si consiglia di formalizzarli tramite una determina, trattandosi di un atto di pari livello rispetto a quello che ha originato l’iscrizione dell’accertamento.

La delibera di giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, approva infine il riaccertamento ordinario dei residui prendendo atto delle determine di ricognizione dei responsabili di servizio.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 10/02/2025)

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