La corretta gestione degli avanzi da Fondone non applicati

di Andrea Bellini e Marco Allegretti

Negli ultimi due anni i bilanci degli enti locali hanno risentito notevolmente della situazione emergenziale presente a livello globale rilevando riduzioni importanti sulle entrate ed aumenti di spese necessarie al sostegno della popolazione ed al rispetto delle norme di sicurezza imposte. Il Ministero per ridurre gli effetti sui bilanci degli enti locali ha erogato nel 2020 e successivamente, a seguito del permanere dello stato di emergenza, anche nell’esercizio successivo, diverse risorse quali il Fondo Funzioni Enti Territoriali (cd. Fondone) e ristori specifici di entrata/spesa.

Durante l’anno 2021, i comuni potevano quindi fronteggiare gli effetti della pandemia sia con le nuove risorse, sia mediante l’applicazione delle quote confluite in avanzo dopo la prima certificazione Covid-19. Talvolta, tuttavia, le spese sono state sostenute o si sono subite minori entrate ma senza l’applicazione dell’avanzo e ora queste situazioni entrano in certificazione: come muoversi in questo caso?

Qualora l’ente riscontrasse nella certificazione da presentarsi entro il 31 maggio 2022 maggiori spese o minori entrate in eccesso rispetto l’avanzo applicato, si ritiene possibile considerarla utilizzata esponendola nell’allegato a/2 mediante la compilazione della colonna “(f)” per l’eccedenza (nel limite delle quote effettivamente vincolate all’01.01.2021), rilevando di conseguenza la cancellazione del vincolo.

Se si tratta di maggiori spese, va tuttavia fatta attenzione alla fonte di finanziamento. Ciò in quanto, se la fonte di finanziamento fosse di natura vincolata o destinata, queste ultime risorse non risulteranno di fatto spese, confluendo a loro volta nell’apposita sezione dell’avanzo che – a differenza da quello generato dal fondo funzioni fondamentali – non dovrà essere restituito. Ad esempio: se una maggior spesa certificata fosse stata finanziata a bilancio da Oneri di Urbanizzazione, dovrei ricreare l’avanzo vincolato per Oneri riducendo quello da Fondone.

Infine si ricorda che, per casistiche particolari e anche per capire come gestire al meglio le proprie situazioni, è sempre possibile – oltreché consigliabile prudenzialmente – inviare un quesito specifico all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it appositamente istituito.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 06/04/2022)

Vuoi un supporto per realizzare questa attività?

Scopri i nostri servizi

Vuoi approfondire questo tema?

Scopri i nostri corsi