La corretta gestione a bilancio di riaccertamento e variazioni approvati in esercizio provvisorio

di Andrea Bellini

Come indicato nel principio contabile allegato 4/1 al paragrafo 9.2, i comuni approvano il bilancio di previsione del triennio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, conseguentemente – per adempiere nei tempi – alcune risultanze non possono ancora essere considerate definitive e vengono inserite come valori presunti.

A seguito delle proroghe stabilite, prima con DM n. 309 del 24/12/2021 al 31/03/2022 e successivamente con DL 228 del 30/12/2021 al 31 maggio 2021, alcuni enti – avendo approvato prima il riaccertamento ordinario dei residui rispetto al bilancio di previsione – devono invece ora necessariamente tenere in considerazione dati ormai definitivi per alcune delle poste iscritte, quali ad esempio:

  • Ammontare dei residui attivi e passivi “presunti” definiti in ultima sede con il riaccertamento ordinario dei residui;
  • Composizione del fondo pluriennale vincolato definito in ultima sede con il riaccertamento ordinario dei residui;
  • Stanziamenti assestati dell’esercizio precedente definiti in ultima sede con il riaccertamento ordinario dei residui;
  • Cassa iniziale “presunta”, che deve corrispondere alle risultanze della tesoreria confermate con la verifica di cassa al 31.12;
  • Avanzo di amministrazione “presunto” che, qualora fosse già stato approvato il rendiconto deve corrispondere al prospetto del “risultato di amministrazione”.

Diversamente, gli enti che hanno già depositato il bilancio di previsione e, solo successivamente, approvato il riaccertamento prima dell’approvazione in Consiglio, dovranno rettificare gli atti con un emendamento tecnico, in modo da correggerne le risultanze iniziali e allineare i due documenti nel pieno rispetto del principio generale di coerenza.

Si evidenzia infine che, oltre al riaccertamento dei residui bisogna considerare anche eventuali variazioni effettuate sugli stanziamenti dell’esercizio provvisorio in corso di gestione. Il rischio infatti è che in sede di stesura del bilancio tali variazioni non vengano riproposte per dimenticanza e che gli stanziamenti risultino pertanto incompleti.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 11/05/2022)

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