Corte dei conti: lo stretto legame fra vincoli di cassa ed equilibri di bilancio

di Marco Terzi

Il tema dell’adeguatezza delle previsioni di cassa, si sa, è centrale sia in sede previsionale, sia in corso di esercizio. Del primo momento ne abbiamo parlato nell’articolo dello scorso 29 settembre, dove abbiamo evidenziato lo stretto legame con il processo di costruzione del piano annuale dei flussi di cassa. Altrettanto centrale è il tema della corretta apposizione dei vincoli di cassa sulle entrate e sulle uscite di bilancio. Su quest’ultimo aspetto è tornata di recente la Corte dei conti. A farlo, questa volta, è la Sezione regionale per la Sardegna con deliberazione n. 168/2025/PRSE resa nei confronti di un comune in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione. Nella fattispecie, i magistrati contabili evidenziano “che la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e, conseguentemente, una precisa gestione della cassa vincolata, rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare dell’esatta determinazione della situazione finanziaria dell’ente pubblico”. La disamina prosegue poi con la precisazione che l’omessa evidenza della cassa vincolata nel rendiconto di esercizio determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazioneCome già evidenziato dalla Sezione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 124/2024/VSG è invece fondamentale “l’implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata”. I magistrati sardi riepilogano poi le semplificazioni in materia di cassa vincolata introdotte dal decreto-legge n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024. In particolare, lo ricordiamo, l’art. 6, comma 6-octies, del decreto ha previsto che la disciplina dei vincoli di cassa sia limitata alle sole voci finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, facendo venir meno i vincoli di competenza imposti per legge (fatta eccezione per i vincoli di destinazione). In seguito richiamano l’attenzione dell’ente sulla necessità di assicurare la costituzione della cassa vincolata in osservanza delle norme vigenti, in quanto la non corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, ove dovuti, potrebbe comportare scompensi finanziari strutturali, tali da incidere, se non rimossi, sugli equilibri futuri di bilancio.

Perché questa conclusione così drastica da parte della Corte dei conti? Tralasciando i costi di un ricorso all’anticipazione di tesoreria, essa nasce da un ragionamento implicito ma in sé molto semplice: l’utilizzo di entrate vincolate per spese diverse da quelle a cui sono destinate (a causa della loro mancata iscrizione nella cassa vincolata) fa sì che, allorché sarà il momento di pagare queste ultime, la cassa necessaria non ci sia o sia insufficiente. A ciò consegue il mancato o tardivo pagamento delle relative fatture commerciali passive da cui scaturisce l’obbligo di accantonare somme nel FGDC. L’accumularsi negli anni di questi accantonamenti nel risultato di amministrazione, rischia di portare l’ente in disavanzo, minandone così i futuri equilibri di bilancio.

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su El News il 10/10/2025)

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