Certificazione Covid: trasmissione sul sito “pareggio di bilancio” ed effetti sul rendiconto

di Andrea Bellini

Abbiamo predisposto il modello Covid-19 sui prospetti excel forniti dal Ministero per la certificazione dei fondi ricevuti. Come dobbiamo procedere per completare l’adempimento? Come incide la certificazione sui prospetti approvati in rendiconto?


Ai fini della certificazione di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, le amministrazioni comunali, insieme agli altri enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenute a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, utilizzando l’applicativo web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it con le modalità definiti con il richiamato decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021.

Le informazioni relative ai dati del 2021 presenti nel modello sul portale, vengono precompilate mediante l’acquisizione (con esito positivo) dei dati contabili analitici sulla Banca Dati BDAP.
Effettuate correttamente le procedure indicate al paragrafo precedente, è necessario accedere al portale del pareggio di bilancio, seguendo il percorso:

  • Gestione modello
    • Acquisizione e variazione modello
      • Indicare i dati del proprio ente e nel punto “modello” selezionare “COVID-19/2021”

In questa sezione si aprirà il prospetto con i dati precompilati direttamente dalle trasmissioni effettuate mediante BDAP e si potranno caricare le proprie risultanze in merito a entrate straordinarie a1), maggiori spese, minori spese e politiche autonome in relazione all’esercizio 2021 (i dati del 2019 risulteranno compilati direttamente come da risultanze della certificazione trasmessa lo scorso anno).
Poi nella pagina successiva, vengono richiesti gli atti amministrativi mediante i quali sono state approvate le politiche autonome (indicando anche gli atti pre-vigenti).

Per concludere, una volta confermato il modello, bisognerà procedere alla compilazione della certificazione, seguendo lo stesso percorso indicato in precedenza, ma nel punto “modello” si dovrà selezionare “Certificazione COVID-19/2021”. In questa fase verranno riepilogate le risultanze appena compilate e si dovranno indicare i valori delle quote vincolate relativamente ai ristori specifici di spesa ricevuti.

Dopo aver salvato la certificazione il sito dovrebbe reindirizzare direttamente nella sezione:

  • Gestione modello
    • Certificazione digitale

Giunti a questa videata bisogna procedere effettuando il download del file firmato digitalmente da RGS al quale dovranno essere aggiunte le firme di Sindaco, Revisore e Responsabile dei servizi finanziari. Si consiglia di verificare prima dell’estrapolazione del file che i soggetti firmatari siano aggiornati sul portale evitando che il file venga scartato durante l’upload.
Infine tornando nella sezione dedicata alla certificazione digitale sarà disponibile la possibilità di caricare il file precedentemente estrapolato completando l’invio dal portale e rendendo l’ente adempiente.

Si rammenta che i dati compilati sul sito non devono essere inseriti con segno negativo. Infatti per alcuni enti che avevano erroneamente compilato i prospetti di certificazione, il Ministero ha considerato il valore “assoluto”, obbligando nell’esercizio successivo l’ente a riaprire la certificazione e modificarne le risultanze. Questo ha comportato il prolungamento delle tempistiche per l’adempimento dell’esercizio in corso.

Passiamo a questo punto al secondo aspetto: come incide la certificazione sui prospetti approvati in rendiconto?

In base alle risultanze trasmesse le quote precedentemente vincolate in avanzo potrebbero non essere più corrette e di conseguenza gli schemi precedentemente deliberati dovranno essere rettificati.
Rispetto alla precedente regola generale, per la quale l’ente dovrebbe riapprovare il rendiconto con tutto l’iter a partire dal deposito in giunta, con l’articolo 37-bis degli Emendamenti alla conversione in Legge del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, è stato stabilito che, come per l’esercizio precedente, anche per il rendiconto 2021 le rettifiche degli allegati a causa della certificazione Covid-19 (e non altre variazioni che restano di competenza del Consiglio) sono di competenza del responsabile del servizio finanziario previo parere del revisore dei conti.

Si ricorda infine che, come indicato nel Decreto Ministeriale punto C.2 “istruzioni per l’invio telematico”, per l’esercizio 2021 è stato specificato che decorso il termine perentorio del 31 maggio 2022, è possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022) 2022 considerando come data adempienza quella effettuata con il primo invio.

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© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 30/05/2022)

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