Affidamenti diretti: per l’impegno di spesa basta la determina a contrattare

di Marco Terzi

E’ corretto assumere formale impegno di spesa per la somma oggetto dell’affidamento a terzi laddove con la sola determina a contrattare si individuano l’oggetto, l’importo e il contraente. In questi casi non vi è pertanto alcuna necessità di adottare un’ulteriore determinazione d’impegno a seguito della sottoscrizione della lettera commerciale che, come noto, fa sorgere l’obbligazione giuridicamente vincolante dell’ente nei confronti del soggetto terzo. A chiarirlo è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3177 del 30 gennaio 2025, reso in risposta a specifico quesito posto da un comune. Per il Ministero, infatti, tale comportamento è da ritenersi corretto, considerato che il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, al paragrafo 5.3.14, così dispone: “Nei casi in cui l’avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell’obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all’art. 192 del TUEL“.

Con la sua risposta il Ministero chiarisce che la determina vincola la stazione appaltante, mentre la sottoscrizione della lettera commerciale, che avviene in un momento successivo, rappresenta solamente una modalità di perfezionamento dell’accordo contrattuale; infatti, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 17, comma 6, d.lgs. 36/2023). Il dubbio dell’ente era se la determina a contrattare comportasse la sola prenotazione dell’impegno di spesa, e, di conseguenza, fosse necessario un successivo atto con il quale la prenotazione diventava impegno di spesa a tutti gli effetti. A norma dell’art. 183, comma 1 del Tuel, infatti, “L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151”. Il successivo comma 3, in merito alle prenotazioni di impegni di spesa per le procedure in via di espletamento, dispone che i provvedimenti per i quali entro il termine dell’esercizio non sia stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. Alla luce del parere ministeriale, pertanto, fra questi ultimi non rientrano quelli per cui, pur mancando a fine anno la formale sottoscrizione della lettera commerciale, sia stata adottata la determina a contrattare con contestuale aggiudicazione al soggetto affidatario da essa individuato.

Qui il testo completo del parere del MIT n. 3177/2025

© Per gentile concessione di Publika (pubblicato su EL News il 14/02/2025)

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